STATUTO

Capitolo I – NOME, SEDE, SCOPO E DURATA

Articolo 1 – Denominazione e forma legale dell’associazione

L’organizzazione è chiamata Eleusis.

Eleusis è un’associazione senza scopo di lucro regolata dal presente Carta e, per tutte le questioni non coperte da esso, dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

Articolo 2 – Sede

La sede di Eleusis è situata in Avenue Henri Golay 21, 1203 Ginevra, Svizzera.

La sede dell’associazione può essere modificata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, a condizione che sia in territorio svizzero e che l’Assemblea Generale approvi tale modifica.

Articolo 3 – Scopo intrinseco: una prestazione pubblica

Eleusis è un’associazione senza scopo di lucro attiva nella Svizzera romanda che si interessa del movimento chiamato « psichedelico » (dal greco, « Che rende manifesta la psiche »).

L’associazione è una rete e una piattaforma aperta a chiunque desideri scambiare idee e apprendere di più nei seguenti settori:

  • Sostanze e approcci psichedelici; storia del loro utilizzo a fini terapeutici, medici, creativi, ricreativi e spirituali, nelle nostre culture e in altre; il fenomeno e il potenziale delle sostanze psichedeliche in questi stessi settori, attuali e futuri; l’evoluzione delle pratiche e dei protocolli di applicazione, tenendo conto delle loro implicazioni e impatti sia a livello individuale che sociale.

Inoltre, l’associazione si impegna per una migliore comprensione delle sostanze psichedeliche, promuovendo il dialogo e la ricerca, in particolare in Svizzera e nel mondo francofono. L’associazione non fa proselitismo o attivismo riguardo all’uso di queste sostanze. Tuttavia, potrebbero essere offerte raccomandazioni per la riduzione dei rischi legati al loro utilizzo, testimonianze e scambi di supporto.

L’associazione può anche organizzare eventi (conferenze, dibattiti, proiezioni di film, ecc.) legati ai temi sopra menzionati.

L’associazione desidera partecipare, in modo ragionevole, obiettivo e prudente, alle discussioni e ai dibattiti sulla posizione e lo status di queste sostanze nella nostra società.

Articolo 4 – Durata

L’associazione è creata inizialmente con una durata illimitata nel tempo.

L’anno fiscale è l’anno legale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Capitolo II – I MEMBRI

Articolo 5 – Tipi di membri

Possono diventare membri tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano nel perseguimento dell’obiettivo dell’associazione e aderiscono alla carta.

L’associazione distingue:

  • Membri attivi: persone fisiche che partecipano alle attività dell’associazione, nominati secondo la procedura prevista dal presente statuto.
  • Membri passivi: le persone giuridiche possono sostenere le attività dell’associazione mediante una quota a prezzi liberi e diventare così membri passivi dell’associazione.
  • Membri onorari: sono nominati a causa del loro impegno particolare e/o un contributo significativo a favore dell’associazione e/o del suo scopo.

Articolo 6 – Carta

Viene stabilito una Carta per i membri al fine di agevolare la loro integrazione nell’associazione e nella sua cultura associativa. Si tratta di un documento in evoluzione, che si modifica in base alle esigenze e alla realtà dei membri e dell’associazione. Il suo contenuto potrebbe includere gli elementi seguenti, o altri:

  • La visione, gli obiettivi e i valori dell’associazione.
  • I diritti e doveri dei membri.
  • Il codice di condotta da rispettare da ciascun membro.
  • La cultura associativa.
  • Un regolamento interno che spieghi il funzionamento dei Gruppi Progetti.

Il processo di modifica della Carta è il seguente:

  • Un minimo di 2 membri attivi o onorari crea un Gruppo Progetto su questo tema.
  • Il Gruppo Progetto informa il Comitato e tutti i membri della creazione del gruppo e invita chiunque desideri partecipare.
  • Il Gruppo Progetto condivide la sua proposta di modifica della Carta con il Comitato, insieme a una spiegazione del metodo decisionale che ritiene più appropriato.
  • Il Comitato prende in seria considerazione questi elementi e decide come procedere, ad esempio:
    • Approvazione del cambiamento da parte del Comitato da solo.
    • Approvazione mediante consenso da parte di tutti i membri, online o durante un’Assemblea Generale.
    • Qualsiasi altra soluzione che ritengano adeguata alla situazione.

Articolo 7 – Procedura di richiesta di adesione

Per essere ammessi all’associazione, i membri candidati devono presentare una domanda di adesione scritta all’associazione. Saranno quindi invitati a incontrare uno o più membri dell’associazione che presenteranno loro la Carta e le attività dell’associazione. In cambio, i membri candidati condivideranno la loro motivazione e il modo in cui desiderano contribuire agli obiettivi e alle attività dell’associazione.

All’atto dell’adesione, ciascun membro si impegna a rispettare lo Statuto e la Carta firmandoli.

Articolo 8 – Diritti dei membri

Ogni membro ha il diritto di partecipare a tutti gli eventi proposti da Eleusis.

Per quanto riguarda il diritto di voto:

  • I membri attivi hanno il diritto di voto, il diritto di proporre mozioni e di essere ascoltati dal Comitato e dall’Assemblea Generale.
  • I membri onorari sono esenti da qualsiasi tassa obbligatoria e godono degli stessi diritti e doveri dei membri attivi.

Lo status di membro passivo non consente il diritto di voto nelle decisioni prese.

Articolo 9 – Doveri dei membri

Nei loro comportamenti all’interno e a nome dell’associazione, ciascun membro ha il dovere di rispettare lo Statuto e la Carta dell’associazione.

I membri devono pagare una quota in tempo utile e annualmente.

I membri sono i soli responsabili delle conseguenze legate alla mancata conformità ai doveri sopra menzionati, e l’associazione declina ogni responsabilità. In caso di tale mancanza, i membri possono essere esclusi dall’associazione secondo la procedura di esclusione stabilita dal Comitato.

Articolo 10 – Fine della qualità di membro

Lo status di membro termina per:

  • Morte.
  • Esclusione giustificata da una commissione di cui i membri sono nominati in parti uguali dal comitato e da un’Assemblea generale (vedi articolo 15b).
  • Dimissioni in forma scritta al Comitato; le quote dell’anno in corso e altri obblighi restano dovuti.
  • Mancato pagamento della quota per due anni consecutivi.

Capitolo III – COMPOSIZIONE

Articolo 11 – Composizione

Gli organi costitutivi dell’associazione sono: l’Assemblea Generale, il Comitato, il Verificatore dei Conti e i Gruppi Progetti.

Articolo 12 – Regole di voto e quorum

  • Ogni membro attivo o onorario presente in una seduta ha diritto di voto. Tale diritto di voto non è negoziabile. Una delega effettuata da un membro attivo o onorario assente è considerata un voto valido.
  • Ogni riunione dell’Assemblea Generale raggiunge il quorum quando è presente almeno un quinto dei membri dell’associazione o sono rappresentati.
  • Le decisioni si prendono a maggioranza semplice, tranne nei casi menzionati nei punti 12d e 12e. In caso di voto nullo, la mozione verrà respinta, rivista dopo la seduta per trovare una migliore proposta e presentata per la votazione in una futura riunione.
  • Per quanto riguarda gli emendamenti a questo Statuto o alla Carta, è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
  • Per quanto riguarda un’eventuale dissoluzione dell’associazione, è necessaria una maggioranza del quattro quinti dei voti espressi, con ulteriori dettagli forniti all’articolo 22.

Articolo 13 – Cultura associativa

L’associazione Eleusis adotta una cultura associativa con gerarchia distribuita, incentrata sull’autogoverno e sull’umano. A tal fine, i membri dell’associazione si impegnano a comprendere e rispettare le strutture e i processi stabiliti per garantire il funzionamento dell’associazione. Alcuni membri dovranno formarsi sulle basi della facilitazione, una competenza chiave per questa modalità di lavoro collaborativo.

Articolo 14 – L’Assemblea Generale

a) Composizione

L’Assemblea Generale è composta da tutti i membri dell’associazione.

b) Funzione

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’associazione ed è responsabile dei seguenti punti:

  • Eleggere i membri del Comitato e il Verificatore dei Conti.
  • Approvare il rapporto annuale e il bilancio finanziario.
  • Decidere sulla possibile dissoluzione di Eleusis.
  • Celebrare i successi passati e co-creare o sostenere la co-creazione delle attività future attraverso processi partecipativi.

c) Funzionamento

L’Assemblea Generale è convocata e riunita almeno una volta all’anno. Le convocazioni, sia postalmente che elettronicamente, devono essere inviate almeno due settimane prima della riunione. Queste comunicazioni includono l’ordine del giorno e le mozioni proposte in precedenza. Le obiezioni riguardo ai punti inclusi nell’ordine del giorno, le candidature e le proposte dei membri, nonché le proposte dei membri, devono essere presentate al Comitato almeno una settimana prima dell’inizio della riunione.

Le proposte fatte dopo la scadenza stabilita o durante l’Assemblea Generale devono essere inserite nell’ordine del giorno se l’Assemblea Generale le approva. Ciò non si applica tuttavia agli emendamenti alla Carta o a questo Statuto.

Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata dal Comitato o da qualsiasi numero significativo di membri, a condizione che venga presentata una giustificazione scritta dell’obiettivo.

d) Dovere di trasparenza

Le decisioni dell’Assemblea Generale devono essere registrate in base a un protocollo specifico e rese accessibili a tutti i membri entro 60 giorni dalla fine della riunione dell’Assemblea Generale.

Ecco la traduzione del testo continuato:

Articolo 15 – Il Comitato

a) Composizione

Il comitato è composto da 3 a 10 membri.

b) Funzioni

Il compito principale del Comitato è garantire l’allineamento delle attività dell’associazione con la Carta e lo Statuto. Ciò include, in modo non esaustivo, le seguenti responsabilità:

– Accogliere i nuovi membri e assicurarne l’integrazione.

– Gestire i conflitti. Ogni membro può segnalare al Comitato un problema di non conformità osservato tra il comportamento di un membro e lo Statuto o la Carta. Il Comitato ha quindi la responsabilità di trovare una soluzione al problema, secondo il processo da esso scelto.

– Gestire la parte finanziaria dell’associazione (contabilità, importi e pagamento delle quote). Ciò include la stesura del budget necessario al funzionamento base dell’associazione e l’istituzione di un processo per l’assegnazione dei fondi rimanenti a eventuali richieste dei Gruppi Progetto.

– Creare una cultura associativa di tipo comunità di interessi, con l’istituzione di un rituale di introduzione (ad esempio per l’adesione all’associazione). Il Comitato è responsabile dell’elaborazione e dell’aggiornamento della Carta. Il Comitato decide la procedura per l’emendamento della Carta.

Tutte le responsabilità menzionate nei punti sopra possono essere delegate a un Gruppo Progetto.

c) Funzionamento

Il Comitato è eletto dall’Assemblea Generale. Ogni due anni, i ruoli che lo compongono vengono ridistribuiti, ma una persona può conservare un ruolo se lo ritiene opportuno per tutti.

Due membri del Comitato sono designati rappresentanti legali dall’intero Comitato.

d) Dovere di trasparenza

Il Comitato ha un funzionamento aperto e ogni membro dell’associazione può conoscere il lavoro del Comitato, sia prendendo visione dei verbali, sia partecipando alle riunioni in qualità di osservatore (senza diritto di voto). Per rendere ciò possibile, le date, gli orari e i luoghi degli incontri del Comitato devono essere comunicati a tutti i membri con un anticipo sufficiente.

e) Clausola di disinteresse

I membri del Comitato agiscono in modo volontario e hanno diritto solo al rimborso delle spese effettive e delle spese di viaggio.

Eventuali dipendenti retribuiti dell’associazione possono far parte del Comitato solo con un voto consultivo.

Articolo 16 – Il Verificatore dei Conti

Il Verificatore dei Conti controllerà i conti e le transazioni. Presenterà una relazione annuale all’Assemblea Generale, che dovrà approvarla o respingerla mediante voto.

– Sarà eletto dall’Assemblea Generale per un mandato di due anni con la possibilità di essere rieletto più volte.

– Il Verificatore dei Conti ha il diritto di consultare i documenti finanziari in qualsiasi momento.

Articolo 17 – Gruppi Progetto

a) Composizione

I diversi Gruppi Progetto sono composti da un numero variabile di persone (almeno due). Ogni membro attivo o onorario è libero di aderire o lasciare un gruppo di lavoro.

b) Funzione

La loro funzione è definita dal gruppo stesso. Il gruppo informa il Comitato della sua creazione.

c) Funzionamento

Il Gruppo Progetto ha il libero arbitrio di agire in base agli obiettivi che si pone. I limiti a questa libertà sono i seguenti:

– Quando il lavoro del gruppo tocca un tema di un altro organo, il Gruppo Progetto deve discutere e collaborare con quell’altro organo.

– Le sue azioni devono essere allineate con lo scopo dell’associazione, il suo statuto e la sua Carta.

d) In caso di problemi

Se un Gruppo Progetto supera i limiti menzionati nel punto precedente, è responsabilità di ogni membro dell’associazione:

– Discutere con la persona o il gruppo interessato per cercare di trovare una soluzione; e,

– Informare il Comitato.

e) Finanziamento

Ogni Gruppo Progetto può autofinanziarsi completamente o richiedere un finanziamento all’associazione, secondo il processo deciso dal Comitato (vedi articolo 15b).

f) Scioglimento

– Lo scioglimento di un Gruppo Progetto è deciso dai membri del gruppo o attraverso la stessa procedura prevista per l’esclusione di un membro.

– In caso di scioglimento, il saldo ritorna all’associazione ed è gestito dal Comitato come descritto nell’articolo 15b.

g) Dovere di trasparenza

I Gruppi Progetto operano in modo trasparente e ogni membro dell’associazione può avere conoscenza del loro contenuto.

Capitolo IV – VARIE

Articolo 18 – Finanziamento

Le risorse dell’associazione sono costituite da:

– Le quote dei membri

– Le donazioni

– Gli sponsor

– Le sovvenzioni

– I premi

– Le entrate generate da eventi organizzati dall’associazione

– Il lavoro volontario

Articolo 19 – Diritto di firma

Per quanto riguarda la firma legale di documenti ufficiali, la firma impegnerebbe validamente l’associazione nei seguenti casi:

– Firma collettiva da parte di due membri del Comitato.

Articolo 20 – Impegno

I fondi dell’organizzazione sono utilizzati esclusivamente per coprire gli impegni assunti dall’associazione.

Articolo 21 – Clausola di non responsabilità

L’associazione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile delle conseguenze, dirette o indirette, dell’uso di sostanze psichedeliche, legali o illegali.

Ogni informazione riguardante pratiche terapeutiche comunicate durante le attività dell’associazione è di responsabilità esclusiva dell’autore di tali informazioni.

Le informazioni raccolte dall’associazione sono fornite esclusivamente a scopo informativo e di riduzione dei rischi, basate su dati scientifici, empirici, antropologici o storici esistenti.

L’associazione declina ogni responsabilità per l’uso che può essere fatto da una persona che ha ricevuto queste informazioni.

Articolo 22 – Scioglimento e clausola di non ritorno

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso in un’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata a tal fine. Questa avrà il quorum quando sarà presente un minimo di un quinto dei membri dell’associazione o rappresentati, come nell’Assemblea Generale. Lo scioglimento dell’associazione diventa efficace immediatamente quando la maggioranza dei quattro quinti dei voti viene espressa.

In caso di scioglimento dell’associazione, l’attivo disponibile sarà attribuito esclusivamente e irrevocabilmente a un’istituzione che perseguirà uno scopo di interesse pubblico simile a quello dell’associazione e che beneficerà dell’esenzione fiscale. In nessun caso, i beni potranno tornare ai fondatori fisici o ai membri, né potranno essere utilizzati a loro vantaggio in tutto o in parte e in alcun modo.

Articolo 23 – Adozione

Lo statuto entrerà in vigore durante l’Assemblea Costitutiva del 22 novembre 2019.